reato di corruzione for Dummies

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è «terzo estraneo al reato» in quanto il concetto di appartenenza di cui all’art. 240 comma three c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati.

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca for each equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto. Cass. pen. sez. VI eight maggio 2009, n. 19764

L’esigenza cautelare richiesta dalla legge for each disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche for each i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire for each impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso. Cass. pen. sez. III 15 giugno 1998, n. 1254

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In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca for each equivalente, la comunione legale dei beni con il coniuge, estraneo al reato, non è di ostacolo di for every sé alla confisca Professional-quota dell’immobile che ne costituisca oggetto.

In tema di misure cautelari reali, quando uno concorso di reati dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l’interesse dell’indagato, in sede di riesame, advert ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza.

In tema di sequestro preventivo, il “periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati.

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali.

[Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest’ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo].

Pertanto, non può più essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2); in questo caso si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell'obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa : la conseguenza è che il sequestro preventivo (penale) non può più essere disposto per finalità di futura confisca obbligatoria.

In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del “periculum in mora” è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata.

In tema di reati edilizi, ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l’esigenza cautelare di evitare l’aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con l’autorizzazione all’uso dell’immobile stesso.

In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all’artwork.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione.

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